Tagesmutter e normativa: quali sono le regole da rispettare nelle varie regioni italiane (III parte)
Dopo aver analizzato gli aspetti della normativa regionale del Trentino-Alto Adige (tagesmutter) e del Veneto (Nido in famiglia – collaboratore educativo per l’infanzia), ci apprestiamo ad affrontare la normativa relativa alla Regione Toscana. Come potrete presto comprendere, delle tre analizzate quella della Regione Toscana prevede criteri più rigidi, simili a quelli degli asili nido (con cui, secondo me, si finisce di fare confusione!).
La Toscana e il “servizio educativo in contesto domiciliare”
L’Art. 4 bis Legge Regionale 26 luglio n. 32 del 2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia dell’educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e il relativo Regolamentato attuativo n. 47 del 2003 introducono il “Nido domiciliare” come servizio educativo destinato all’infanzia.
Con il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2013, n. 41/R, tra iservizi educativi all’infanzia (che costituiscono un sistema integrato) troviamo anche il servizio educativo in contesto domiciliare (alias il nido di famiglia – servizio di tagesmutter).
Capo IIIServizio educativo in contesto domiciliare
Sezione IDefinizione e requisiti strutturaliArt. 42Servizio educativo in contesto domiciliare1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un’abitazione.2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l’intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un’effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l’aggiornamento professionale degli educatori.5. I servizi educativi in contesto domiciliare fanno riferimento al coordinamento pedagogico di cui all’articolo 7 ai fini di un’effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e per l’aggiornamento professionale degli educatori.Art. 43Spazi interni ed esterni1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell’articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l’igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell’abitazione.4. E’ inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall’esterno.Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.5. La preparazione di pasti all’interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.Sezione IIRequisiti organizzativiArt. 44Modalità di offerta del servizio1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l’apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L’orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.Art. 45Disposizioni di carattere organizzativo1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell’ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.
L’accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici.
novembre 19, 2013 alle 4:09 pm
Salve, sono un’insegnante che vorrebbe cominciare l’attività da tagesmutter, sono della Puglia nello specifico della prov di Foggia, potrei avere delle info dettagliate riguardanti la mia regione… al mio comune non sono molto informati. Grazie
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novembre 26, 2013 alle 1:39 pm
Ciao Antonella! La Regione Puglia ha adottato una propria normativa, molto interessante! Ne parleremo nei prossimi giorni sul blog. A presto!
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giugno 18, 2014 alle 5:04 am
Ciao Antonella sono un’educatrice di Lecce e sono interessata ad aprire un nido in famiglia.Potresti gentilmente darmi qualche informazione? Grazie
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marzo 17, 2016 alle 10:15 pm
Ciao anch’io sono di lecce e sono interessata potrei saperne di più ????
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marzo 18, 2016 alle 1:34 pm
Ciao Silvia, nel blog trovi la normativa pugliese!
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agosto 20, 2014 alle 8:48 pm
Ma non ho ben capito per la regione Toscana non è’ sufficiente sostenere il corso di 250 ore per tagesmutter ? Ci vuole per forza una laurea o un diploma? Sarei molto interessata ad avviare un nido a casa. Mi aiutate a capire? Grazie 🙂
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settembre 23, 2015 alle 1:39 pm
Buonasera scrivo dal Lazio per avere informazioni più specifiche su come poter aprire un nido familiare.voi potete darmi delle indicauzioni.
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settembre 23, 2015 alle 1:41 pm
Salve Noemi, puoi trovare tutte le informazioni attualmente disponibili alla pagina “Regione Lazio: norme…”
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novembre 8, 2015 alle 12:12 pm
salve , volevo sapere se in puglia , va bene il diploma di tecnico dei servizi sociali per aprire un nido famiglia
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febbraio 17, 2016 alle 1:33 pm
Salve Rossana, trovi la normativa qua: https://tagesmutterautonomeroma.wordpress.com/2016/02/03/puglia-educatore-familiare-e-piccolo-gruppo-educativo/
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gennaio 12, 2016 alle 8:36 am
SALVE SONO JENNIFER VOLEVO CAPIRE QUALE FOSSE LA NORMATIVA PER LA MIA REGIONE
LOMBARDIA .GRAZIE
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