Perchè le tagesmutter non possono lavorare a progetto: chiarimenti sulla normativa

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dubbio

Il D.lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) disciplina le co.co.pro. (collaborazioni a progetto) impiegate nel settore privato, prevedendo l’obbligo, per il Committente, di indicare nel contratto uno specifico “progetto, programma di lavoro o fase di esso”.

L’art. 1, commi 23-26, la Riforma Fornero ha modificato la Legge Biagi (positivamente per le co.co.pro.):

Cancella la possibilità di fare contratti “a programma o fase di lavoro”.

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu’ progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.

Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo’ consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attivita’ lavorativa.

Il progetto non puo’ comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale.

Deve essere effettuata la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire.

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro eseguito e, in relazione a cio’ nonche’ alla particolare natura della prestazione e del contratto che la regola, non puo’ essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita’, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati.

In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo’ essere inferiore, a parita’ di estensione temporale dell’attivita’ oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

Bisognerà essere collegati ad uno specifico progetto, dettagliato in ogni minimo punto, e determinato nella durata; non si può collegare il progetto all’ordinaria attività aziendale, né le mansioni affidate al collaboratore possono essere ripetitive o di mera esecuzione. Tale scelta è dovuta al fatto che, a buon ragione, si ritiene il lavoro a progetto (poiché autonomo) frutto del contributo intellettuale e professionale del collaboratore, ed una mera attività esecutiva sarebbe indice di subordinazione.

Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente puo’ altresi’ recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita’ professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo’ recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta’ sia prevista nel contratto individuale di lavoro.

Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita’ del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il risultato finale ottenuto deve essere obiettivamente verificabile.

I maggiori dubbi legati all’opportunità di assumere le tagesmutter con contratto di collaborazione a progetto e non con contratto da lavoro dipendente sono diversi. Il lavoro delle tagesmutter, per essere considerabile a progetto:

– dovrebbe essere legato ad un progetto specifico che porti un risultato finale obiettivamente verificabile ( e non più essere collegato ad un programma o ad una fase del lavoro). In realtà, il lavoro delle tagesmutter all’interno di una cooperativa/azienda/associazione rappresenta una ben determinata fase (tutto il resto dell’organizzazione – rapporti con gli enti locali, promozione del servizio sul territorio, contrattazione con i genitori… – viene precluso alle tagesmutter)

dovrebbe essere indipendente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attivita’ lavorativa. Chi fa questo lavoro sa bene quanto delicato, impegnativo ed usurante sia. Un lavoro che va prestato con la dovuta professionalità e continuità (ad una famiglia, non si può dire “oggi lavoro dalle 10 alle 13, domani forse dalle 14 alle 16, dopodomani chissà… tanto l’importante è che venga realizzato il progetto nei termini stabiliti)!

Siamo d’accordo sulla necessità di far emergere queste donne dal lavoro nero. Ma se questo significa inquadrarle in una situazione che non tutela al cento per cento i loro diritti, mi dispiace, NO GRAZIE.

Care associazioni /cooperative / aziende, assumete come lavoratrici dipendenti le donne che tanto volete tutelare!

Per approfondimenti:

http://www.nidil.cgil.it/collaborazione/tipologie/-progetto

3 pensieri riguardo “Perchè le tagesmutter non possono lavorare a progetto: chiarimenti sulla normativa

    […] in questa tipologia di lavoro. E’ un po’ quello che si è detto anche per i forti dubbi sulla validità dei contratti a progetto per le tagesmutter che collaborano con […]

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