Tagesmutter e normativa regionale (V parte)

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calabriaContinua l’approfondimento dedicato alla normativa del servizio tagesmutter nelle varie regioni italiane. Dopo Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, oggi ci dedicheremo alla regione Calabria.

REGIONE CALABRIA: educatori domiciliari ed educatori familiari

La normativa adottata dalla Regione Calabria è recentissima. Dopo una sperimentazione del servizio iniziata nel 2010, nel 2013 è stata promulgata la L.R. 15/2013, seguita dal Regolamento di attuazione 9/2013.

Leggendo entrambi, possiamo renderci conto di come si cerchino risposte ad alcuni importanti interrogativi (es. la contrattazione collettiva) pur con aspetti che destano ancora dubbi consistenti.

Tra i cosiddetti servizi integrativi al nido vengono compresi i servizi in contesto domiciliare, prestati da educatori domiciliari ed educatori familiari.

Quali differenze intercorrono tra le due figure?

Inanzitutto, gli educatori familiari svolgono il proprio lavoro presso il domicilio dei genitori che usufruiscono del servizio; gli educatori domiciliari, invece, presso la propria dimora o altro locale.

Nel caso degli educatori familiari, l’abitazione deve presentare uno spazio di almeno 20 mq destinato all’attività; inoltre, l’accudimento è rivolto a massimo 4 bambini.

Per quanto concerne l’educatore domiciliare, invece, lo spazio disponibile deve essere di almeno 30 mq; in tal caso, questo lavoratore può occuparsi al massimo di 5 bimbi.

In entrambe le situazioni i destinatari hanno un’età compresa tra 0 e 3 anni e la casa dove vengono accuditi deve essere riservato un servizio igienico esclusivamente al loro uso (purtroppo questo può costituire un handicap per molte persone che vivono in appartamento e che difficilmente hanno più di un bagno a disposizione nella propria abitazione).

Due educatori domiciliari possono operare contiguamente se hanno uno spazio esterno complessivo di almeno 5 mq per ogni bimbo.

Possono diventare educatori domiciliari ed educatori familiari coloro che siano in possesso di un titolo di studio (diploma o laurea) pedagogico e che abbiano svolto un periodo di servizio o tirocinio di almeno 2 mesi presso una struttura della primissima infanzia, oltre ad una formazione integrativa di 50 ore. In alternativa al titolo di studio, per chi abbia già lavorato nel mondo dell’infanzia e per un lasso di tempo determinato (fino a 18 mesi dalla pubblicazione del Regolamento di cui sopra), si può frequentare un corso apposito di minimo 200 ore. Per chi diventerà educatore dopo il 2018, però, sarà obbligatoria la lurea (pedagogia, scienze dell’educazione, scienze della formazione primaria).

I servizi in contesto domiciliare sono soggetti ad autorizzazione comunale presentando la SCIA. Possono accedere all’istituto dell’accreditamento. Il Comune che attiva i servizi integrativi in contesto domiciliare deve occuparsi anche della formazione continua e della supervisione pedagogica, disponendo anche un registro degli educatori.

Il legislatore sostiene che gli educatori siano preferibilmente collegati ad una cooperativa, un’associazione o un’agenzia e che i contratti di lavoro debbano rispettare i vigenti CCNL sottoscritti dalle maggiori rappresentanze sindacali e dei lavoratori a livello nazionale. Questo punto può essere un punto di forza e simultaneamente di debolezza. Di forza, perchè si stabilisce la necessità di un’omogeneità di diritti e doveri di datori di lavoro e lavoratori; debolezza, perchè al momento la normativa che regola questa attività è altamente frammentaria e a base regionale/locale, per non parlare di come l’unico CCNL sottoscritto fin’ora e non rinnovato abbia davvero molti punti discutibili dal punto di vista dei diritti dei lavoratori e molto probabilmente incompatibili con la nuova Riforma del Lavoro.

Possiamo senz’altro sostenere che quella Calabrese risulta essere una normativa con una buona base ma sicuramente con aspetti da migliorare.

Per approfondimenti:

Legge Regionale 15/2013

Regolamento attuativo 2013/9

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